I nonni possono essere obbligati a mantenere i nipoti?
- Posted by demo
- On 14/07/2015
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L’art. 147 del codice civile impone ai coniugi,
in via primaria ed integrale, l’obbligo di mantenere,
istruire ed educare i figli.
Tale obbligo sussiste per il solo fatto di averli
generati, e non deriva dal riconoscimento avvenuto
in seguito ad un giudizio.
Quindi, per esempio, se un figlio è stato
riconosciuto solo dalla madre, ed il riconoscimento
da parte del padre non avviene spontaneamente,
ma in seguito a dichiarazione giudiziale qualche
anno dopo, il padre sarà obbligato a versare la sua
quota di mantenimento anche per il periodo anteriore
al riconoscimento di paternità avvenuto con dichiarazione
giudiziale, proprio perché, come abbiamo detto,
l’obbligo di mantenere i figli sussiste per il solo fatto
di averli generati (Ved. Cass. n. 5652/2012).
Dal mese di febbraio 2014, è stato inserito nell’art.
147 del codice civile anche l’obbligo di assistere
moralmente i figli, previsione, questa, che non era
contenuta nella originaria formulazione del codice.
Naturalmente, possono capitare situazioni in cui uno
dei genitori non possa (a causa di un reddito basso)
o non voglia (semplicemente perché è uno sciagurato)
far fronte a tali obblighi, che prima di essere giuridici,
dovrebbero essere affettivi.
Cosa succede in questi casi, che purtroppo stanno
capitando sempre più spesso?
Innanzi tutto, l’altro genitore deve far fronte a questi
obblighi con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali.
In secondo luogo, quest’ultimo, qualora non dovesse
farcela da solo, può anche agire contro il genitore
inadempiente per ottenere un contributo proporzionale
alle sue condizioni economiche.
Soltanto in via sussidiaria, quando cioè, pur avendo
profuso tutto l’impegno possibile, uno dei genitori
non riesca proprio a farcela, gli ascendenti di entrambi
i genitori possono essere obbligati a fornire ai genitori
stessi i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri
nei confronti dei figli.
Gli ascendenti (che d’ora innanzi chiameremo “nonni”,
perché di solito sono i genitori dei coniugi) possono
essere obbligati sia nei casi in cui uno o entrambi i
genitori non possano oggettivamente mantenere i propri
figli, sia quando, uno o entrambi, non vogliano provvedere.
Lo scopo della legge, in questo caso, è di tutelare
i minori con celerità.
Sappiamo quanto possa essere ridicolo parlare di
celerità in Italia, specie con riferimento alla tutela dei
diritti, ma questo è, in teoria, il senso della legge.
In che modo i nonni possono essere costretti?
Con un ricorso al Tribunale, con il quale si chiede
al Giudice di obbligare i nonni a provvedere o a
concorrere al mantenimento dei nipoti, una volta
che sia stata accertata la incapacità o la impossibilità
dei genitori di provvedere da soli alle esigenze dei figli.
L’obbligo sorge nei confronti di tutti i nonni, sia paterni
che materni. Non si può, quindi, chiedere al giudice che
siano obbligati, ad esempio, i nonni paterni con esclusione
di quelli materni (Cass. 20509/2010).
Di regola, si calcola prima il contributo annuo da
porre complessivamente a carico dei nonni.
Poi, in base alle dichiarazioni dei redditi, si procede
al calcolo della somma proporzionale da attribuire
a ciascuno di essi.
L’obbligo dei nonni è subordinato e sussidiario rispetto
a quello primario dei genitori: cioè sorge solo in caso
di impossibilità (intesa come mancanza di mezzi) da
parte dei genitori, e non semplicemente in caso di
inadempimento da parte di essi.
L’inadempimento, infatti, potrebbe anche non derivare
da mancanza di disponibilità economiche, come nel
caso di un genitore possidente ma semplicemente
sciagurato, disinteressato ai figli.
Quindi, una mamma separata, laureata e proprietaria
di immobili, non può ricorrere al Tribunale per chiedere
che il suocero (anche se possidente) contribuisca al
mantenimento del figlio se prima non ha agito nei
confronti del marito inadempiente.
In definitiva, facendo ricorso ad un esempio che capita
spesso nella pratica, quando il padre non può o non
vuole mantenere i figli, la madre deve innanzi tutto far
fronte all’obbligo del mantenimento con tutte le sue
risorse patrimoniali e reddituali (cercare lavoro,
vendere o fittare gli immobili di proprietà); in secondo
luogo, deve agire contro il marito inadempiente.
Dopo tutto questo, solo in caso di assoluta impossibilità
sorge l’obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento
previsto dall’art. 148 codice civile.
Ciao
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